PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai ruoli dei docenti universitari si accede mediante procedure di valutazione definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «decreto», in base ai criteri stabiliti dalla presente legge. Il decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro e non oltre un mese dalla trasmissione del decreto stesso.

Art. 2.

      1. I criteri cui deve ispirarsi il decreto sono i seguenti:

          a) le procedure di valutazione sono espletate da commissioni nazionali di valutazione composte, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, da nove membri ed elette per ciascun settore scientifico-disciplinare così come definito dal Consiglio universitario nazionale (CUN), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). I componenti di ciascuna commissione sono eletti su base nazionale. Ogni componente di ciascun settore scientifico-disciplinare dispone di due voti per l'elezione della relativa commissione nazionale di valutazione. Qualora un settore scientifico-disciplinare non raggiunga il numero di sessanta componenti, si procede al suo apparentamento con uno o più settori di analoga competenza in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti sono definiti preliminarmente all'indizione delle votazioni per la formazione delle commissioni nazionali di valutazione e non possono essere modificati

 

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per almeno due anni. I settori scientifico-disciplinari soggetti ad apparentamento con settori analoghi sono rappresentati nella commissione da non meno di tre rappresentanti;

          b) ciascuna commissione nazionale di valutazione forma una lista di idonei che resta in vigore per i due anni solari successivi alla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che approva gli atti della commissione medesima;

          c) le liste di idonei di cui alla lettera b) sono formate da studiosi che hanno fatto domanda di partecipare alle procedure di valutazione. L'idoneità si consegue con i due terzi dei voti dei componenti della commissione nazionale di valutazione, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;

          d) le commissioni nazionali di valutazione devono concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data della loro costituzione. Non sono ammesse proroghe. In caso di mancata conclusione dei lavori entro il suddetto termine, le commissioni sono sostituite mediante nuove votazioni;

          e) i componenti delle commissioni nazionali di valutazione non possono fare parte di nessun'altra commissione nei tre anni successivi alla scadenza della commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 3.

      1. I soggetti che partecipano alle procedure di valutazione sono dichiarati idonei in base a giudizi individuali e comparativi motivati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c). Possono essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della commissione nazionale di valutazione competente, previa richiesta della maggioranza dei componenti della commissione stessa. I pareri espressi ai sensi del secondo periodo devono essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione.

 

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Art. 4.

      1. Le strutture universitarie competenti provvedono a chiamare, a tempo indeterminato, i soggetti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 3, in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate.
      2. Le procedure di chiamata di cui al comma 1 sono definite dagli statuti e dai regolamenti universitari.
      3. L'idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento è nominato con decreto del rettore della sede interessata, previo parere del senato accademico.

Art. 5.

      1. I docenti chiamati ai sensi dell'articolo 4 sono inquadrati nei relativi corsi di laurea e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei princìpi enunciati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il primo giudizio deve essere espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall'immissione in ruolo.
      2. Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli atenei, in considerazione della valutazione da parte degli organismi a tal fine appositamente costituiti, ogni docente deve sottoporsi al giudizio dei nuclei di valutazione ogni quattro anni accademici. I docenti che non conseguono un giudizio positivo possono chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tale caso non conseguono un giudizio positivo sono collocati a riposo, se hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza. In caso contrario, sono trasferiti nei ruoli di altra pubblica amministrazione, statale o regionale. Il trasferimento ad altra amministrazione è altresì possibile su richiesta del docente in luogo del collocamento a riposo, se l'età lo consente.

 

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Art. 6.

      1. La mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori universitari è adeguatamente incentivata con appositi provvedimenti che favoriscono le iniziative promosse in materia dalle competenti strutture universitarie.

Art. 7.

      1. Le commissioni nazionali di valutazione di cui all'articolo 2 sono formate per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri:

          a) per le procedure di idoneità a professore ordinario, fanno parte della commissione solo professori ordinari;

          b) per le procedure di idoneità a professore associato, fanno parte della commissione quattro professori ordinari e cinque professori associati;

          c) per le procedure di idoneità a ricercatore, fanno parte della commissione tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori.

      2. Ciascuna categoria di docenti vota i propri rappresentanti nella commissione.

Art. 8.

      1. Sono abrogati il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.